La vera ideologia è quella di chi nega i diritti
Troviamo francamente sconcertante addurre la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 27-1613 del 23 giugno 2015 in materia di “Integrazione tesserino di riconoscimento per identità di genere”, come prova del dilagare e della relativa inconfutabile prevalenza della c.d. “Teoria del gender”.
Qui da “Museo del ridicolo” c’è solo l’ostinato integralismo catto-fascista di chi desidera un’Italia in cui prevalga l’univocità di una visione “monistico-totalitaria” della vita.
Purtroppo dovremo deludervi, noi non disponiamo di verità assolute forniteci in linea diretta dalla provvidenza e se essere “negazionisti” significa difendere il valore della dignità ed eguaglianza della persona umana, allora non potremo che essere orgogliosi di esserlo fino alla fine.
E qui non si tratta, come afferma l’avv. Amato “di far proprio un discutibile e minoritario orientamento giurisprudenziale in materia”, né di “scegliere a proprio piacimento il precedente che più gli aggrada o conviene nel mare magnum dell’ondivaga, contraddittoria e multicolore giurisprudenza”, ma di tutelare i diritti inviolabili della persona umana così come sostenuto dalla suesposta delibera che afferma “preso atto che, fra i diritti fondamentali riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, l’art. 2 riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale e che la Corte Costituzionale ha specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità di genere non sempre conforme al corpo biologico”.
Eppure agli artt. 2 e 3 Cost. ed al loro significato non vi è riferimento nel commento di Amato (“Gender e uteri affittati, piccola storia ignobile”, quotidiano “La Croce” edizione del 15-07-2015). Ma sarà stata una svista, perché dei giuristi esperti non possono disconoscere gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali “maggioritari” in tema di diritti inviolabili, eguaglianza e dignità della persona umana.
Allora forse farà parte della “teoria del gender” anche il recente Rapporto sui diritti umani dell’UE del 12 marzo 2015, che evidenzia una situazione drammatica per usare toni eufemistici in riferimento al grado di tutela dei diritti delle persone LGBTI ed in particolare delle persone transessuali. Come sarà da considerare consimilarmente “gender-affected” (a conferma delle capacità neologistiche della lobby pro-gender) tutta l’ampia legislazione internazionale (vedi riferimenti allegati) e le numerose pronunce della Corte Europea per i Diritti Umani contro ogni forma di discriminazione.
La possibilità di “scegliere il genere di elezione” sul tesserino identificativo era non solo una mancanza, ma un diritto negato, ed è un primo passo verso la depatologizzazione della condizione delle persone transessuali, che in Italia, probabilmente dagli orientamenti giurisprudenziali “maggioritari”, sono sfortunatamente costrette a subire la sterilizzazione forzata per poter conseguire la propria “identità di elezione”.
Cari avvocati, non ci si alza la mattina scegliendo di che genere si vuole essere, di scelta infatti proprio non si tratta, trattasi bensì di una necessità imprescindibile di adeguare la propria identità fisica a quella psichica.
Afferma ancora l’avv. Amato “Ognun si scelga (perché questo è significato in italiano del termine “elezione”) il genere che più gli garba, essendo oramai ridotto il sesso biologico ad un dettaglio irrilevante. Pene, testicoli, vagina, seno, sono minuzie in- significanti, sottigliezze marginali, particolari futili, quisquilie del tutto trascurabili.” Si considera irrilevante la questione del genere di elezione e si dà rilevanza a quel che di biologico contengono le varie mutande. E si nega quello che la persona “sente di essere”, ignorando (o fingendo di ignorare) le difficoltà delle persone transessuali a compiere un semplice gesto come andare a ritirare la propria corrispondenza o passare i controlli d’identità per salire su un aereo. Negando altresì, sul piano del rispetto della dignità umana, che non si tratta di malati, o di poveri disgraziati a cui sarebbe auspicabile suggerire di sottoporsi alle famose cure “riparative”, ma di persone.
In Italia esistono migliaia di famiglie con due genitori del medesimo sesso che vivono nel più totale vuoto normativo senza poter accedere ad alcuna tutela giuridica, e persone LGBT le cui relazioni non hanno alcun valore giuridico e correlativamente alcuna tutela negli ambiti lavorativo, previdenziale, sanitario e successorio. E, di nuovo, non stiamo parlando di “sfruttatori di uteri”, biechi approfittatori di donne non abbienti, ma di persone per cui l’essere famiglia ha un significato civile e aperto a diverse configurazioni, un senso di civiltà che i difensori della cosiddetta “famiglia naturale” sembrano aver definitivamente corrotto. Neppure lo stridente contrasto con i principi costituzionali sembra poter far capitolare tali argomentazioni fallaci e tendenziose, come tristemente illustrato dall’ennesimo manifesto omofobo recentemente in circolazione, “i bambini non si comprano”.
Se essere dalla parte delle madri e delle donne disperate, se essere dalla parte delle persone LGBT continuamente vessate e senza alcuna tutela, se essere dalla parte del bambino che si sente diverso e chiede comprensione (spesso non ottenendola e compiendo il gesto più estremo), se affermare il valore della ricchezza nella diversità e del pieno sviluppo della persona umana significa difendere “il gender”, ebbene sì, noi siamo il “gender”, e lo rivendichiamo con orgoglio.
La “teoria del gender” è un’invenzione retorica dell’integralismo cattolico che per portare avanti una guerra ideologica – in contrasto con i principi democratici – e mantenere il privilegio di discriminare e di negare diritti, ha strategicamente pensato di inventarsi un nemico immaginario, e nascondere così la fobia e l’odio del diverso.
Su una cosa non possiamo che concordare con l’avv. Amato, c’è davvero poco da ridere…
La Comitata Giordana Bruna
Legislazione internazionale e strumenti normativi ed altri documenti rilevanti ai fini della tutela dei diritti umani delle persone LGBTI
Strumenti normativi internazionali:
§ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966
§ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966
§ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD),
1965
§ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CAT), 1984
§ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW),
1979
§ Convention of the Rights of the Child (CRC), 1989
(Art. 2)
§ International Labour Organisation (ILO) Convention No 111, 1958 Regional legal instruments:
Europe
§ European Convention on Human Rights (ECHR), 1953
§ Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), 2010
§ Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000
§ EU secondary legislation: Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, 2004/113/EC, 2006/54/EC, 2004/83/EC, 2011/0129 (Victims’ Rights Package), “Directive 2012/29/EU, establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA”
§ Argentinian Law no. 26743 on gender identity 2012
§ GIGESC Law Malta 2015
Dichiarazioni
§ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948
§ UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society
to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms, 1999
Statements e Risoluzioni
§ UN HRC Joint Statement on sexual orientation, gender identity and human rights, December 2006;
§ UNGA Statement on human rights, sexual orientation and gender identity, 2008;
§ UN HRC Joint Statement ‘Ending Acts of Violence and Related Human Rights Violations
Based On Sexual Orientation and Gender Identity’, March 2011;
§ HRC Resolution “Human rights, sexual orientation and gender identity” (HRC/17/L.9/Rev.1);
§ Report of the UN High Commissioner for Human Rights — Study documenting discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and
gender identity, 2011.
§ Council of Europe standards ‘Combating discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity’, 2011
§ Council of Europe ‘Recommendation on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity’, 2010
§ OAS resolution ‘Human rights, sexual orientation and gender identity’, 2008
§ OAS resolution on ‘Human rights, sexual orientation and gender identity in the countries of the Americas 2009;
§ Resolution no. 2048/2015 “Discrimination against transgender people in Europe” – European Council 2015
Altri documenti rilevanti
§ World Congress on Human Rights, Sexual orientation and Gender identity Report, 2009
§ Born Free and Equal, Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights
Law, OHCHR, 2012
§ UNHCR Guidelines on International Protection NO.9: ''Claims to Refugee Status based on
Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951
Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees'', 23 October 2012
§ The Fundamental Rights Agency ‘European LGBT Survey’, May 2013
§ Council of Europe Committee of Equality and Non-discrimination ''Tackling Discrimination on
the grounds of sexual orientation and gender identity'', Revised Memorandum, 15 March 2013
§ The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to
Sexual Orientation and Gender Identity, 2006